Altre disposizioni
di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro
10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio
presso il Comune di residenza, anche se la nascita
è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita
(ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove
è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza
del padre quando questi abbia la residenza in un
Comune diverso da quello della madre e a condizione
che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile rilasciati dai servizi
demografici, hanno validità 6 mesi dalla
data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni
contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare
dello stesso, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato
non soggetto a modificazione (ad es.: certificati
storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI
DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere
estratti di atti di stato civile al cittadino,
ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere
ai cittadini la produzione di certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso
gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore
che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti,
stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso
o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA
DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in
grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto
a riceverla, oppure se l'istanza è presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorchè
non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità, possono essere inviate per
via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta
ad autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI
PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla
quale risulti la conoscenza del fatto che la copia
della dichiarazione allegata, è conforme
all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso
valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad
una istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano
presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989,
n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA'
IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda,
è vietato alle amministrazioni pubbliche,
ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati o
qualità già contenuti nel documento
di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,
attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validità, hanno lo stesso valore dei
corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE
AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere
effettuata dal funzionario competente, dal quale
è stato emesso l'originale, da quello presso
il quale l'originale è depositato o conservato,
o da quello al quale deve essere presentato il
documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente a
ricevere la documentazione, dietro esibizione
dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può
eseere utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE
AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la
presentazione delle domande ai concorsi pubblici,
nonchè ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non
è inoltre più previsto il limite
di età, tranne che per alcuni casi particolari
previsti dalle singole amministrazioni, in relazione
alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito
il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè
sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata
solo se richiesta espressamente da una norma di
legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE
D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere
rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è
più necessaria l'indicazione dello stato
civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di
leva obbligatorio, potranno ottenere subito il
rilascio della carta di identità e/o del
passaporto; è infatti abrogata la norma
che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il
rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE
SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche separatamente
ed in momenti diversi.
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