Popolazione
Abitanti 2479
Maschi 1224
Femmine 1255 (Agg. 10 Settembre 2010)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Unione dei Comuni Montiferru-Sinis
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Visto l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto l’art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;
RENDE NOTO • la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l’anno 2008, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009; • sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti; • ai sensi dell’art. 80, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti;
• l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 124,89 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni; • il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 10 gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 10 gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica; • la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio e i richiedenti per la compilazione potranno rivolgersi presso il CAAF CISL con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione; • il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2008, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 22.480,91;
• il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.