Popolazione
Abitanti 2490
Maschi 1219
Femmine 1278 (Agg. 31 Dicembre 2009)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Unione dei Comuni Montiferru-Sinis
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
UFFICIO TRIBUTI A V V I S O AI CONTRIBUENTI CORRETTO CLASSAMENTO IMMOBILI CENTRO URBANO Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Finanziaria 2005
Si comunica che questo comune sta verificando le risultanze catastali degli immobili urbani privati. i contribuenti sono invitati a verificare la denuncia di accatastamento degli immobili urbani dei quali sono proprietari e a rivolgersi al proprio tecnico di fiducia per regolarizzarne la posizione, qualora detta denuncia manchi, oppure non risultino corrispondenti alla situazione di fatto la categoria e la classe. QUESTO PER EVITARE LA REGOLARIZZAZIONE D’UFFICIO DA PARTE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO CON L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, (OSCILLANTI DA UN MINIMO €. 258,00 A UN MASSIMO DI €. 2.066,00 ) CON SPESE ED ALTRI ONERI A CARICO DELL’INTERESSATO. VISTA LA PARTICOLARE SITUAZIONE DI SANTU LUSSURGIU, SI EVIDENZIA CHE IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE GLI IMMOBILI SITI NEL CENTRO URBANO NON POSSONO ESSERE CLASSATI NELLA “CATEGORIA A6” (ABITAZIONE DI TIPO RURALE).
Per maggiore informativa, si riportano gli articoli della legge 30/12/2005 n° 311 che prevede quanto segue 335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento». Santu Lussurgiu li, 02/10/2007