Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del
Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni
o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare
chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre
è necessario conoscere il numero di protocollo
della stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione
sa chi è il suo interlocutore, il cittadino,
ha altrettanto diritto di sapere chi segue il
procedimento che lo riguarda e come risalire agli
atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando
anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la Prefettura del luogo
in cui è stata rifiutata l'autocertificazione
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta.
Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,
il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie
l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le
sanzioni della reclusione fino a un anno o della
multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data
di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto
non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la
propria autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l'omissione di atti
d'ufficio.
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