Popolazione
Abitanti 2479
Maschi 1224
Femmine 1255 (Agg. 10 Settembre 2010)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Unione dei Comuni Montiferru-Sinis
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
Decreto
del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre
2000, n. 340; VISTO
il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999,
n. 50; VISTO il decreto legislativo recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa; VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di documentazione amministrativa; VISTE le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre
2000; VISTO il parere della Conferenza Stato-città,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre
2000; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli alti normativi dell'adunanza
del 18 settembre 2000; ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno
e della giustizia;
EMANA il seguente decreto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di trasmissione
sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente
testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione
personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità
ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato,
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con
la finalità prevalente di dimostrare l'identità
personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento
analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato
dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di
età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione
e partecipazione a terzi di stati, qualità personali
e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici
o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione
dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il
documento, sottoscritto dall'interessato, concernente
stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente
testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da
parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma
sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte
di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine
fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere
g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi
dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi
le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento
stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione,
il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione,
la trasmissione di atti e documenti da parte di organi
della pubblica amministrazione; disciplinano altresì
la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati
che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici
e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Articolo
3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare
nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui
la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati,
le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale,
dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali
della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare
è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
(R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in
una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni
connesse allo stato di salute, è sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza
di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell'identità del
dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
in materia di dichiarazioni fiscali. (R) Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà
dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni
e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà,
dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza
del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo
a garantire la conformità dei documenti agli originali.
(L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti
di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini
amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto
ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione
e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1,
su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo
a garantire la conformità agli originali, sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attività culturali sugli archivi
delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490. Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti
gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti,
anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto
a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi,
ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora
risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede
in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione
dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative
e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo
22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali. Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati
e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui
è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi
con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati
e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire
e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato,
con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle
finanze, rispettivamente competenti. Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale,
redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni,
anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa
il requisito legale della forma scritta e ha efficacia
probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
sono assolti secondo le modalità definite con decreto
del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata
ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa
o regolamentare. Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per
via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente testo unico sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori
dei locali commerciali. Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati
è effettuato secondo le regole tecniche definite
col decreto di cui all'articolo 8, comma 2. Articolo 13
(R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti informatici
in conformità alle disposizioni del presente testo
unico e secondo le regole tecniche definite col decreto
di cui all'articolo 8, comma 2. SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in conformità
alle disposizioni del presente testo unico e alle regole
tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4,
sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge. Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato
civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti
di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza
da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari. Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali
di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia
del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo
modalità preventivamente concordate. L'Istituto
nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità
e il Garante per la protezione dei dati personali, determina
nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione
dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita
e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi
contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali. Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica
o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o
per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i
dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a
che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI Articolo
18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che
dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto
o documento. Esse possono essere validamente prodotte
in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta
dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso
o presso il quale è depositato l'originale, o al
quale deve essere prodotto il documento, nonché
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione
di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato,
il quale deve altresì indicare la data e il luogo
del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Se la copia dell'atto o documento consta di più
fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a
margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di
atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere
la documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può
essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'articolo 47 può riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio
o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati. Articolo
20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati
e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi
è apposta o associata la firma digitale di colui
che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati
in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali
da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
è autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti
di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti
a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici,
se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
dettate nell'articolo 8, comma 2. Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è
garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma
2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà è presentata a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine
della riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta
di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale,
che autentica, attesta che la sottoscrizione è
stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
del dichiarante, indicando le modalità di identificazione,
la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo
la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico
e crittografico in grado di generare ed apporre la firma
digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura
di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto
dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico o si decifra
il documento informatico in precedenza cifrato mediante
la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che
impiegano metodi di verifica dell'identità personale
basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi
di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui
essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta
il periodo di validità della predetta chiave ed
il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni
caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili
ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare
documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che
effettua la certificazione, rilascia il certificato della
chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi
e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui
il certificatore sospende la validità del certificato
per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e
l'opponibilità al titolare della chiave pubblica,
dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico,
ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi,
può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale
al documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su
supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti
cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica
non risulti scaduta di validità ovvero non risulti
revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato
che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una
chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate,
hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che
il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri
che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare
nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di
cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi
del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata
per la consultazione. Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703
del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione
è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale
è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della
validità della chiave utilizzata e del fatto che
il documento sottoscritto risponde alla volontà
della parte e non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n.1
della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro
tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare
copia informatica autenticata dell'originale, secondo
le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze
agli organi della pubblica amministrazione si considera
apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale
inserita nel documento informatico presentato o depositato
presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per
via telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge
se vi sono apposte la firma digitale e la validazione
temporale a norma del presente testo unico. Articolo 25
(R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque prevista, è
sostituita dalla firma digitale, in conformità
alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad
ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. Articolo
26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo
a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa
in un involucro sigillato in modo che le informazioni
non possano essere lette, conosciute od estratte senza
rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto
applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma
1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere
pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore
e, dal momento iniziale della loro valutabilità,
sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività
di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi,
sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività,
in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica,
predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati
dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di
cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale
non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività
di certificazione siano in grado di rispettare le norme
del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi
prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
essere svolta anche da un certificatore operante sulla
base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,
sulla base di equivalenti requisiti. Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte
le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente
le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo
8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso
del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza
o di altri titoli relativi all'attività professionale
o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali,emanate ai sensi dell'articolo 15,
comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione
del certificato in caso di richiesta da parte del titolare
o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo,
di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza
di cause limitative della capacità del titolare,
di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti,
con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della
documentazione da parte di altro certificatore o del suo
annullamento. Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate
le modalità di formazione, di pubblicità,
di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi
pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti
alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti
che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti
sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia
e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome
e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo
della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio. Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati,
copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario
o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo
del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio. Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore
agli studi. Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere all'estero davanti ad autorità estere
sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei
competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati
dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
da autorità estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati
non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo
31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato,
sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta
di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì,
legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio dei documenti personali non è soggetta
all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA' Articolo 35
(L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento
non è necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
(L) Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio
della carta d'identità elettronica e del documento
d'identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita
e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma
1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi
al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono
o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione
e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì
essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante
per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e
di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identità e dei
documenti di riconoscimento di cui al presente articolo.
Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale
in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalità di utilizzazione
dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto
cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le
leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero
quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
(L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale
o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
(R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di contratti pubblici, detta facoltà è consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L) Articolo
39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte
le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per
il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali
non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio
in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti
la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento,
sono contenute in un unico documento. Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare
la veridicità e la autenticità delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 76. Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine
di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori
all'esercizio di determinate attività, ancorché
definiti "certificato", sono denominati rispettivamente
"diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti
stati, qualità personali e fatti che risultino
elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti
già in loro possesso o che comunque esse stesse
siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati
i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,
da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente
e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare
la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
(R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui è necessario acquisire la certezza
o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione
diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di
un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione
certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione
certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni
di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati
personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere
anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni
e dati relativi a stati, qualità personali e fatti,
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica
dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza
dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione
del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
(R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
(R) Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento
di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello
stato civile in Italia o dalle autorità consolari
italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni
possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti
solo quando ciò sia indispensabile. SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati
in documenti di identità o di riconoscimento in
corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di identità o di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi
la facoltà di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti
nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali
e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato
di un documento di identità o di riconoscimento
in corso di validità, la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica
non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento
di identità o di riconoscimento non in corso di
validità, gli stati, le qualità personali
e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Articolo
46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
(R) Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalità di
cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
(R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria
è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R) Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari
per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che
gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze. Articolo 49
(R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica
di attività sportive da parte dei propri alunni
sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE
I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre
nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico in attuazione delle disposizioni del presente
testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di
protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità
alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini
della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi
di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione
interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono
alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici
di registrazione di protocollo già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente testo unico presso
le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste
corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto. Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo
dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico e secondo le norme
tecniche definite dall'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare
o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale
automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione
ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente
testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali
sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione
degli archivi cartacei con archivi informatici. Articolo
52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in
forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti
dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti
i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati,
nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato. Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto
o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata
mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente
dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa,
il destinatario o i destinatari per i documenti spediti,
registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso
per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli
binari in grado di identificarne univocamente il contenuto,
registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle
informazioni inserite con l'operazione di registrazione
di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni
di registrazione di protocollo è effettuata dal
sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi
intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo
la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione
dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche,
i criteri e le specifiche delle informazioni previste
nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i
bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione,
le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni,
i materiali statistici, gli atti preparatori interni,
i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari,
gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo
53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con
la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni
annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati
per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla
procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo
i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile
e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le
informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo
dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o
l'associazione all'originale del documento, in forma permanente
non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento
stesso. Essa consente di individuare ciascun documento
in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste
sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione
o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo
50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di
protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può
includere il codice identificativo dell'ufficio cui il
documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha
prodotto il documento, l'indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria,
qualora tali informazioni siano disponibili già
al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni
ed è formato e trasmesso con strumenti informatici,
la segnatura di protocollo può includere tutte
le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione
che riceve il documento informatico può utilizzare
tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione
di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura
delle informazioni associate al documento informatico
ai sensi del comma 4. Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo
53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo
55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del
sistema di gestione informatica dei documenti da parte
delle pubbliche amministrazioni. Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito
da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è
rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI
DEL SISTEMA Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione
e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione
dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione
stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di
cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è
effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti
i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione
possono essere costituiti da espressioni semplici o da
combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo
di operatori logici. Per le informazioni costituite da
testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni
di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute
nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di
favorire le attività di controllo. Articolo 59
(R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni
del sistema di gestione informatica dei documenti anche
mediante l'impiego di procedure applicative operanti al
di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione
diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle
misure organizzative volte ad assicurare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici
ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica,
del sistema di gestione informatica dei documenti per
il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni
e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e
dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative
e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì,
le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma
digitale del documento informatico, come disciplinati
dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni
di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei
documenti messe a disposizione - anche per via telematica
- attraverso gli uffici relazioni col pubblico. Articolo
60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione
informatica dei documenti delle grandi aree organizzative
omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano
le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito
delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi
di gestione informatica dei documenti attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni
minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti,
ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta
dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente,
del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data
e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione
al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni
fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici
ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni
del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DEI DOCUMENTI Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei
flussi
documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per
la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi
aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo
50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze
della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso
alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni
alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla
modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di
segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione
del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo
53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso
di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro
ore dal blocco delle attività e, comunque, nel
più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in
luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di registrazione
di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso
di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo
54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente
testo unico da parte del personale autorizzato e degli
incaricati. Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni
del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione
delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico
rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai
fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili.
A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema
di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti
informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica
dei documenti costituiscono parte integrante del sistema
di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che
sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni
di registrazione di protocollo su uno o più registri
di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia
possibile utilizzare la normale procedura informatica.
Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la
data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché
la data e l'ora del ripristino della funzionalità
del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura
informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause
di eccezionale gravità, il responsabile per la
tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del
registro di emergenza per periodi successivi di non più
di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è
riportato sul registro di emergenza il numero totale di
operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza,
anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque
garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati
nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa
omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati
in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando
un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo
al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante
la fase di ripristino, a ciascun documento registrato
in emergenza viene attribuito un numero di protocollo
del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere
stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R)
SEZIONE QUARTA SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi
informativi automatizzati, valutando i relativi progetti
in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base
delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che
includono i procedimenti amministrativi di cui al comma
1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e
al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni
secondo i criteri di economicità, di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti
dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include
il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità
di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono
e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di
classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo. Articolo
65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo
52, il sistema per la gestione dei flussi documentali
deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun
documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento
cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo
responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività
dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per
la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni
al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti
complessi. Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema
di gestione dei flussi
documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di registrazione
e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici
per la gestione dei flussi documentali sono specificate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI Articolo 67
(R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi
a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito
costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione
che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
(R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e conservare
un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio
di deposito. (R) Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione
degli archivi, integrato con il sistema di classificazione,
per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio,
di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute
in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta
traccia del movimento effettuato e della richiesta di
prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la
custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente
sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne
garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti
per territorio o nella separata sezione di archivio secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia
di tutela dei beni culturali. SEZIONE SESTA ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per
ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la
riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni
precedenti.
CAPO V
CONTROLLI Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente
con le modalità di cui all'articolo 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità,
il funzionario competente a ricevere la documentazione
dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo
2, l'amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione, previa definizione di appositi
accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto
privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici
o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R) Articolo
72 (R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione
dei controlli medesimi e le modalità per la loro
esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro
trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
(R) CAPO VI
SANZIONI Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi
i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza
di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi. Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni
del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri
d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà
nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo
del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
(R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
(R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente
degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari,
del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione
dell'atto di nascita. (R) Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora
dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo
2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993
n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo
3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2,
comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge
15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della
legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3
della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre
1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37
del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R) Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico restano comunque in vigore :
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali
di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14
ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100,
al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale
29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti
la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta
di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge
24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi
adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n.
676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali,
le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale,
nonché le regole tecniche già emanate alla
data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento
agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni
di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di
dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi
dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675. TAVOLA
DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLATO
DEL TESTO UNICO RIFERIMENTO PREVIGENTE Articolato del
testo unico
riferimento previgente
Articolo 1 (Definizioni) comma 1 lettera a)
articolo 22, comma 2 L.241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R.
403/98
comma 1 lettera b)
articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere c), d)
----
comma 1 lettera e)
articolo1, comma1, lett.b) D.P.C.M. n. 437/99
comma 1 lettere f), g), h)
----
comma 1 lettera i)
articolo 20, secondo comma L.15/68
comma 1 lettera l)
articolo 15, primo comma L.15/68
comma 1 lettera m)
----
comma 1 lettera n)
articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere o), p)
----
comma 1 lettera q), primo periodo
articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera q), secondo periodo
articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera r)
articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera s)
articolo 1 D.P.R. 428/98
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1
articolo 1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo
L.340/2000
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze) comma 1
art.3 comma 11 della L.127/97 come modificato dall’art.
2 comma 10 della L.191/98
comma 2
----
comma 3
articolo 3, comma 11 L.127/97, come modificato dall’art.2
comma 10 della L.191/98
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi
pubblici) comma 1
articolo 3, comma 5 L.127/97