Popolazione
Abitanti 2490
Maschi 1219
Femmine 1278 (Agg. 31 Dicembre 2009)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Unione dei Comuni Montiferru-Sinis
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
L’ ufficio tributi
del Comune di Santu Lussurgiu Informa Si informa che anche quest'anno il pagamento dell'I.C.I. dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 53208740 intestato a Comune di Santu Lussurgiu
servizio riscossione ICI
Si ricorda inoltre che:
- A decorrere dal 01/01/2008 l’abitazione principale è ESENTE (sono escluse dall’esenzione solo le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 per le
quali è comunque riconosciuta la detrazione di€ 103,29)
L’art. 13 del vigente regolamento comunale sull’I.C.I. dispone che:
1. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile dove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo
prova contraria, con quello di residenza anagrafica.
2. E' considerato, altresì, abitazione principale l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), nonché dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. E' considerata, inoltre, abitazione principale anche l'unità immobiliare o quota di essa il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
4. Sono assimilate all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che le utilizzino come abitazione principale. Per
fruire del suddetto beneficio l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in relazione al quale si è verificato il presupposto
impositivo, una comunicazione indirizzata all’ufficio tributi del Comune di Santu Lussurgiu, in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti.
5. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se costituite da distinte unità immobiliari accatastate
separatamente dall'abitazione principale. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento
dell'abitazione deve essere anche proprietario o titolare del diritto di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.
6. In caso di più pertinenze, si considera parte integrante dell’abitazione principale quella ad essa più vicina, oppure, a parità di distanza, quella avente la
rendita catastale più bassa;
7. Sono, comunque, considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali:
· C/2 (magazzini e locali deposito)
· C/6 (autorimesse)
· C/7 (tettoie chiuse o aperte)
L'aliquota da utilizzare per il conteggio dell'imposta su tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili è stata così determinata:
- abitazione principale e prime pertinenze 5,00 per mille;
- immobili diversi dall’abitazione principale 5,00 per mille;
- aree fabbricabili 5,00 per mille;
- detrazione per abitazione principale 103,29 Euro (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9);
- immobili con impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico 4 per mille;
- immobili posseduti da proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici 4 per mille;
- immobili delle associazioni di promozione sociale 4 per mille;
- unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato 4 per mille;
Versamenti dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Le scadenze per il pagamento dell'imposta sono le seguenti:
16 Giugno 2009 1^ rata
16 Dicembre 2009 2^ rata
16 Giugno 2009 Pagamento in unica soluzione dell'intera imposta
I versamenti potranno essere effettuati come sempre presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini ed, in alternativa, si potrà versare quanto dovuto
tramite F24 o mediante bonifico sul conto corrente postale avente cod. IBAN IT48A0760117400000053208740.
Le dichiarazioni, relative a tutte le variazioni accorse al calcolo dell'imposta per l'anno 2009 potranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica a
disposizione presso l'Ufficio Tributi del Comune o presso il sito internet dell'Ente.
Maggiori informazioni sono disponibili presso l’ufficio tributi del Comune rivolgendosi direttamente alla
sig.ra Arca Angelina, nel seguente orario di apertura:
Lunedì dalle 15.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 10,00 alle 13.00
- REGOLAMENTO comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli
immobili I.C.I.[scarica file pdf]