REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
STRUTTURA DEL ROGOLAMENTO
TITOLO
I° - DISPOSIZIONI GENERALI:
-
CAPO I – Fabbricati
- CAPO II – Aree fabbricabili
- CAPO III – Terreni agricoli
- CAPO IV – Esenzioni ed agevolazioni
TITOLO
II° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
TITOLO III° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RISCOSSIONE
TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
i
(Oggetto del Regolamento)
1.
Il presente Regolamento disciplina l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito
denominata ICI, nel Comune di Santu Lussurgiu, di seguito
denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
CAPO
I
Fabbricati
Art.
2
(Definizione di fabbricato)
1.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio
urbano.
I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili
ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o,
se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione,
indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato
il certificato di abitabilità o di agibilità.
L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile
a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili
gli elementi strutturali funzionali all’uso (abitativo,
industriale, commerciale).
Art.
3
(Fabbricati inagibili o inabitabili)
1.
Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione
della riduzione del
50%, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti
tipologie e che siano inutilizzati dal contribuente:
a) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito
di calamità naturali;
i» fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero
per motivi di pubblica incolumità;
c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
d) fabbricato dichiarato inagibile in base a perizia
tecnica di parte;
e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione
o di recupero edilizio.
2.
L’inagibilità o l’inabitabilità
può riguardare l’intero fabbricato o le
singole unità immobiliari; in quest’ultimo
caso la riduzione si applica alle singole unità
immobiliari e non all’intero fabbricato.
3.
Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante
in una delle tipologie di cui al comma precedente è
tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modulo
di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino
di versamento la medesima fattispecie. L’inosservanza
di tali disposizioni è sanzionata.
4.
Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma i
del presente articolo l’inagibilità o l’inabitabilità
è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia
tecnica redatta dal tecnico di fiducia del contribuente,
da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata
d’ufficio, nel caso di presentazione da parte
del contribuente di un’apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge
n. 15/1968.
5.
Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma i
del presente articolo la base imponibile ai fini ICI
è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori
alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente,
alla data di utilizzo, dal valore dell’area, senza
computare il valore del fabbricato che si sta demolendo,
ricostruendo o recuperando.
6.
Al fine di individuare l’inagibilità o
l’inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato
si fa riferimento alle seguenti condizioni:
a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
b) gravi lesioni alle strutture verticali;
c) fabbricato oggettivamente diroccato;
d) fabbricato privo d’infissi e di allacci alle
opere di urbanizzazione primaria.
CAPO
II
Aree fabbricabili
Art.
4
(Definizione di area fabbricabile)
1.
Per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile
a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano
Urbanistico Comunale.
2.
Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo
di inedificabilità non sono soggette alla disciplina
delle aree fabbricabili.
3.
Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio,
il suolo interessato è soggetto alla disciplina
delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto
che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
Art.
5
(Determinazione della base imponibile)
1.
La base imponibile delle aree fabbricabili è
rappresentata dal valore venale in comune commercio
risultante dall’atto di acquisto o da atti di
acquisto di terreni analoghi.
2. La tabella di cui al comma i potrà essere
aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta
Comunale, i cui effetti decorreranno dall’anno
di imposta successivo a quello nel quale è stata
adottata.
3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di
sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente
l’imposta in misura non inferiore ai valori indicati
nella suddetta tabella.
4. Le disposizioni di cui al comma i hanno effetto con
riferimento agli anni di imposta successivi a quello
in corso alla data di adozione del presente regolamento;
per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà
all’accertamento dell’eventuale maggiore
valore dell’area sulla base di valutazioni caso
per caso, ferma la possibilità dei contribuenti
di avvalersi dell’accertamento con adesione secondo
le modalità stabilite nel regolamento comunale
richiamato dal successivo art. 17.
Art.
6
(Indennità di esproprio)
1.
La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di
espropriazione è rappresentata dall’ammontare
dell’indennità di esproprio; in tale ipotesi
il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione,
da parte dell’autorità competente, del
decreto di esproprio.
2.
Nel caso di occupazione acquisitiva di un’area,
avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il
presupposto impositivo viene meno dalla data in cui
il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e
la funzione originaria.
3.
Se il valore dell’area, dichiarato ai fini ICI,
risulta inferiore all’indennità di esproprio,
quest’ultima viene ridotta in misura pari all’ultima
dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele
dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente
e divenuto definitivo, l’indennità sarà
pari al valore accertato.
4.
Se l’imposta versata negli ultimi cinque anni
dall’espropriato o dal suo dante causa per il
medesimo bene risulta superiore al ricalcolo dell’imposta
sulla base dell’indennità di esproprio,
il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere
all’espropriato una maggiorazione dell’indennità
in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli
interessi legali; sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione
si applica la ritenuta di cui all’articolo 11
della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
5.
Nel caso di utilizzazione di un’area da parte
di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a
titolo principale per l’esercizio delle attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all’allevamento del bestiame,
la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica
e dalla vocazione edificatoria, è considerata
come terreno agricolo e l’indennità di
esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile
previsto per i terreni agricoli.
Art. 7
(Disciplina del diritto di superficie)
1.
Nel caso di concessione del diritto di superficie su
un’area pubblica - suolo o sottosuolo - la base
imponibile dell’ICI è rappresentata dal
valore venale in comune commercio dell’area su
cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione
della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione
della stessa, dal valore del fabbricato; soggetto passivo
è il superficiario.
2.
Nel caso di concessione del sottosuolo di un’area
pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione
esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai
sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122, soggetto passivo
è il concessionario a partire dalla data di ultimazione
della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione
della stessa la base imponibile dell’ICI è
rappresentata dal valore del fabbricato.
CAPO
III
Terreni agricoli
Art.
8
(Definizione di terreno agricolo)
1.
Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito
all’esercizio di una attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento
del bestiame, alla trasformazione e/o all’alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio
normale dell’agricoltura.
2.
La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata
dal valore risultante dall’ammontare del reddito
dominicale catastale, vigente al 10 gennaio dell’anno
d’imposizione, cui va applicato un moltiplicatore
pari a settantacinque.
Art.
9
(Terreni condotti direttamente)
1.
La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a
titolo principale è rappresentata dal valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo
anche se ubicati sul territorio di più comuni;
le detrazioni e riduzioni di competenza, vengono ripartite
proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono
essere rapportate al periodo dell’anno e alle
quote di possesso.
2.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti
e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale, sui quali persiste l’utilizzazione
agro — silvo - pastorale mediante l’esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla sivicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento
di animali. Si considerano coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli appositi elenchi comunali e soggette all’obbligo
dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia
e malattia. Ai fini dell’agevolazione il soggetto
passivo e i componenti del nucleo familiare devono prestare
all’attività agricola una quantità
di lavoro corrispondente al 60% del reddito complessivo
imponibile I.R.PE.F determinato per l’anno precedente
Art.
10
(Terreni incolti o di piccole dimensioni)
1. I terreni incolti o di piccole dimensioni sono esclusi
dall’ imposta nei limiti stabiliti dai successivi
commi.
2.
Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati
temporaneamente dalla produzione in base alle direttive
della politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli
che per ragioni di avvicendamento colturale vengono
lasciati temporaneamente non coltivati.
3.
I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati
in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale
e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell’ICI
se risultano:
a)
coltivati occasionalmente;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati;
c) i cui prodotti non vengono commercializzati.
CAPO
IV
Esenzioni ed agevolazioni
Art.
11
(Esenzioni)
1.
Sono esenti dall’ ICI gli immobili posseduti,
a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento
ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti,
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere
di Commercio anche se non destinati esclusivamente a
compiti istituzionali. La disposizione del presente
comma ha effetto con riferimento agli anni d’imposta
successivi a quello in corso alla data di adozione del
presente regolamento.
2.
Sono esenti dall’ICI i fabbricati posseduti, a
titolo di proprietà o di diritto reale di godimento
ovvero in qualità di locatario finanziario ed
utilizzati dagli enti non commerciali con destinazione
esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto
con riferimento agli anni d’imposta successivi
a quello in corso alla data di adozione del presente
regolamento.
Art.
12
(Agevolazioni)
1.
Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano abitazioni
principali:
(a) le pertinenze dell’abitazione principale (box,
garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
è sita l’abitazione principale, ancorché
iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, a
condizione che il proprietario o titolare di diritto
reale di godimento, anche se in quota parte,dell’abitazione
nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare
di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto
l’agevolazione della detrazione si concretizza
nella facoltà di detrarre dall’imposta
dovuta per la pertinenza la parte dell’importo
della detrazione che non ha trovato capienza in sede
di tassazione dell’abitazione principale. La determinazione
del valore delle pertinenze continua ad essere effettuato
secondo i criteri generali;
(b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale entro il 1° grado e da questi
utilizzate come abitazione principale;
(c) l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art.
13
(Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)
1.
E’ soppresso l’obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia prevista dall’art.
10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.
2.
I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo
predisposto dal Comune, entro il termine di un mese,
ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività
passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti
al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile
può essere presentata comunicazione congiunta;
per gli immobili indicati nell’ art. 1117, n°
2 del codice civile oggetto di proprietà comune,
cui è attribuita od attribuibile un’autonoma
rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata
dall’amministratore del condominio per conto dei
condomini.
3.
La comunicazione di cui al comma precedente può
essere presentata direttamente al COMUNE o spedita,
a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno; in quest’ultimo
caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.
4.
Con successiva determinazione del funzionario responsabile
sarà approvato il modello di comunicazione utilizzabile
dal contribuente per le finalità di cui al precedente
comma 2, con indicazione dei dati seguenti dati:
a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale
e natura giuridica del contribuente;
b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante
legale del contribuente;
c) codice fiscale del contribuente e dell’eventuale
rappresentante legale;
d) domicilio fiscale o sede legale del contribuente
e dell’eventuale rappresentante legale;
e) tipologia dell’immobile (terreno agricolo,
area edificabile ecc)
f) esatto indirizzo ove l’immobile è ubicato;
g) dati identificativi catastali dell’immobile.
1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al
precedente comma 2 siano intervenute nell’anno
precedente a quello di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art.
14
(Disposizioni in materia di controlli)
1.
E’ eliminato il controllo formale delle dichiarazioni,
anche per gli anni precedenti a quello di entrata in
vigore del presente regolamento.
2.
In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta
dovuta il Comune emette avviso di accertamento, con
la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta
dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l’avviso
deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
cui si ritiene l’imposizione. Si applica l’istituto
dell’accertamento con adesione del contribuente,
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo
19 giugno 1997 n° 218.
3.
Le modalità relative all’attività
di controllo, accertamento e censimento degli immobili
comunali sono decise dal funzionario responsabile.
4.
L’attività di controllo può essere
effettuata:
a) con utilizzazione diretta della struttura comunale:
in questo caso la Giunta Comunale fisserà gli
indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori
obiettivi di evasione per diverse tipologie di immobili,
nonché della complessità delle singole
operazioni accertative.
b) con affidamento dell’incarico a ditta esterna:
delle relative linee operative dovrà essere formato
apposito capitolato speciale di appalto, che evidenzierà
i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura
comunale e della ditta aggiudicataria.
1. Il funzionario responsabile cura il potenziamento
dell’attività di controllo mediante collegamenti
con i sistemi informativi immobiliari del Ministero
delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per
la lotta all’evasione.
Art.
15
(Accertamento dell’imposta)
1.
L’accertamento e la liquidazione dell’imposta
sono effettuate a cura del funzionario responsabile
del tributo.
Art.
16
(Omessi, parziali e tardivi versamenti d’imposta)
1.
Il funzionario responsabile verifica i versamenti eseguiti
ai sensi dell’ art. 18 del presente regolamento
ed emette motivato avviso di accertamento in caso di
omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione
dell’imposta o della maggiore imposta dovuta,
delle sanzioni e degli interessi.
2.
L’avviso di cui al precedente comma deve essere
notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l’imposizione.
Art.
17
(Accertamento con adesione)
1.
Gli avvisi di accertamento dell’imposta possono
essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure
previste dal regolamento sull’accertamento con
adesione dei tributi comunali.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art.
18
(Riscossione dell’imposta)
1.
La riscossione dell’imposta è effettuata
direttamente dal COMUNE.
2.
L’imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti
passivi è versata tramite conto corrente postale.
3.
Con successive determinazioni del funzionario responsabile,
in accordo con l’ente Poste italiane, saranno
stabilite le caratteristiche del bollettino di conto
corrente postale, nonché le modalità di
trasmissione dei dati all’ufficio tributi ai fini
dell’attività di controllo.
Il bollettino di conto corrente postale deve, in ogni
caso, riportare l’indicazione dei seguenti elementi:
a) nome e cognome, ovvero denominazione o ragione sociale
e natura giuridica del contribuente;
b) codice fiscale del contribuente;
c) numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
d) anno d’imposta;
e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
t) ammontare dell’imposta lorda distinta per singoli
immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile,
terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti
ad aliquote differenziate ecc.);
g) ammontare delle detrazioni d’imposta;
h) se trattasi di versamento relativo ad immobili che
beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili, ecc.)
i) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini
di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo
comma 5;
j) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97; in
tal caso deve essere distintamente indicato l’ammontare
delle sanzioni e degli interessi autoliquidati.
Fino
all’emanazione delle predette determinazioni il
versamento è effettuato utilizzando un normale
bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento è soppressa la riscossione dell’imposta
a mezzo di versamento al concessionario della riscossione.
5.
I termini per effettuare i versamenti in acconto e a
saldo dell’imposta, stabiliti dall’art.
10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di sei
mesi nei casi di:
a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto
passivo, intervenuta entro due mesi dalla scadenza del
pagamento;
b) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista,
che abbia ottenuto, nei due mesi precedenti alla scadenza
del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione
dei tributi, ai sensi della legge lì ottobre
1995 n. 423 e successive modificazioni e integrazioni.
Delle predette circostanze deve essere fatta menzione
nel bollettino o distinta di versamento dell’
imposta.
L’inesistenza dei presupposti per beneficiare
della proroga di cui al presente comma, accertata dal
COMUNE, comporta decadenza dell’agevolazione con
conseguente applicazione delle sanzioni per ritardato
versamento.
6.
Nel caso di più contitolari dell’immobile
soggetto all’imposta il versamento può
essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e
per l’intero importo dovuto, a condizione che
tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella
distinta di versamento utilizzata.
7.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta complessiva
da corrispondere al COMUNE è inferiore a 1,03
Euro; se l’importo è superiore a 1,03 Euro,
il versamento deve essere effettuato per l’intero
ammontare dell’imposta dovuta.
Art.
19
(Riscossione coattiva)
1.
Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni
e interessi, se non versate con le modalità indicate
nell’ articolo precedente, entro il termine di
novanta giorni dalla notificazione dell’avviso
di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con
la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
2.
Non si fa luogo a riscossione coattiva se l’importo
complessivo, computando anche sanzioni e interessi,
non supera Euro 10,33.
Art.
20
(Rimborsi)
1.
Non si fa luogo a rimborso se l’importo da rimborsare,
comprensivo degli interessi, non supera €. 10,33
2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di
un’area precedentemente edificabile, per la quale
è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente
può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso
dell’imposta pagata entro il termine di due anni
dal giorno in cui l’area è divenuta in
edificabile.
L’area si considera inedificabile dal giorno di
adozione della variante dello strumento urbanistico.
Il diritto al rimborso spetta per l’imposta pagata
nei due anni precedenti a quello in cui l’area
è divenuta inedificabile.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
21
(Sanzioni)
1.
Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni
previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2.
Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai
criteri stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 472/97
e dal regolamento comunale per l’applicazione
delle sanzioni amministrative tributarie.
3.
Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione
prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97.
4.
Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento,
di cui all’ art. 18 del presente regolamento,
si applica la sanzione prevista dall’art. 15,
comina 1, del D. Lgs 47 1/97.
5.
Nei casi di omessa comunicazione, di cui all’art.
13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa
da Euro 103,29 a 516,46.
Art.
22
(Entrata in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
dell’anno 2000.
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