IL PAESE:  Cenni - Storia - Territorio - Turismo - Artigiani e produttori - Appuntamenti - Centro storico - S. Leonardo - Associazioni
Stemma Santu Lussurgiu giovedì 28 agosto 2008
Home - Forum - Links - Contatta - Foto - Archivio - Cerca - Santu Lussurgiu in inglese Angolo Verde
Vai alla pagina dello Stemma del Comune di Santu Lussurgiu
Area Amministrativa
IL COMUNE :: 
Il Sindaco
Scrivi al Sindaco
Lettere dal Sindaco
La giunta
Lo Statuto
Linee programmatiche 
Consiglio Comunale
Ordinanze
Organigramma
Bilancio 2008
Giunte e Consigli dal 1946
Servizio civile nazionale

Progetti finanziati :: 
Nasce il nuovo spazio dove vengono elencati i progetti finanziati al Comune [entra]

SERVIZI ON-LINE :: 
Informacittadino
Amico Bus
Biblioteca Comunale BGD
Aiuti alle famiglie
Bandi Gare e Appalti
Delibere
Rassegna Stampa  
Ufficio Anagrafe
Ufficio Tecnico
Ufficio Tributi
 
La bussola - Santu Lussurgiu
Centro di consulenza per l’inserimento lavorativo
[informazioni]


Articolo21
Sfoglia le pagine
sulla nostra comunità

 
INFO GENERALI :: 
www.meteosardegna.it



Popolazione

Abitanti 2526
Maschi 1235
Femmine 1291
(Agg. 31 Marzo 2008)

Superficie Ha
10000
Altezza sul mare
503 metri
Comunità Montana
XIV Montiferru
A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico
Strumento Urbanistico
PUC del 1990
Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru
Numero Istat
095 049




 
REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

STRUTTURA DEL ROGOLAMENTO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI:

- CAPO I – Fabbricati
- CAPO II – Aree fabbricabili
- CAPO III – Terreni agricoli
- CAPO IV – Esenzioni ed agevolazioni

TITOLO II° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO


TITOLO III° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE


TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. i
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Santu Lussurgiu, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I
Fabbricati

Art. 2
(Definizione di fabbricato)

1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità. L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali funzionali all’uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3
(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione della riduzione del
50%, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano inutilizzati dal contribuente:
a) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;
i» fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
d) fabbricato dichiarato inagibile in base a perizia tecnica di parte;
e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o di recupero edilizio.

2. L’inagibilità o l’inabitabilità può riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modulo di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L’inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma i del presente articolo l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica redatta dal tecnico di fiducia del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d’ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma i del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. Al fine di individuare l’inagibilità o l’inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
b) gravi lesioni alle strutture verticali;
c) fabbricato oggettivamente diroccato;
d) fabbricato privo d’infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

CAPO II
Aree fabbricabili

Art. 4
(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Urbanistico Comunale.

2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

3. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Art. 5
(Determinazione della base imponibile)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio risultante dall’atto di acquisto o da atti di acquisto di terreni analoghi.
2. La tabella di cui al comma i potrà essere aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno dall’anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata.
3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l’imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella.
4. Le disposizioni di cui al comma i hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all’accertamento dell’eventuale maggiore valore dell’area sulla base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell’accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale richiamato dal successivo art. 17.

Art. 6
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall’ammontare dell’indennità di esproprio; in tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell’autorità competente, del decreto di esproprio.

2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un’area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell’area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all’indennità di esproprio, quest’ultima viene ridotta in misura pari all’ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l’indennità sarà pari al valore accertato.

4. Se l’imposta versata negli ultimi cinque anni dall’espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene risulta superiore al ricalcolo dell’imposta sulla base dell’indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all’espropriato una maggiorazione dell’indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali; sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

5. Nel caso di utilizzazione di un’area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l’indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.


Art. 7
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un’area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell’ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell’area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato; soggetto passivo è il superficiario.

2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un’area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa la base imponibile dell’ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III
Terreni agricoli

Art. 8
(Definizione di terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all’esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall’ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 10 gennaio dell’anno d’imposizione, cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9
(Terreni condotti direttamente)

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; le detrazioni e riduzioni di competenza, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell’anno e alle quote di possesso.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro — silvo - pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla sivicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ai fini dell’agevolazione il soggetto passivo e i componenti del nucleo familiare devono prestare all’attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 60% del reddito complessivo imponibile I.R.PE.F determinato per l’anno precedente

Art. 10
(Terreni incolti o di piccole dimensioni)


1. I terreni incolti o di piccole dimensioni sono esclusi dall’ imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione in base alle direttive della politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell’ICI se risultano:

a) coltivati occasionalmente;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati;
c) i cui prodotti non vengono commercializzati.

CAPO IV
Esenzioni ed agevolazioni

Art. 11
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall’ ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d’imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2. Sono esenti dall’ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d’imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 12
(Agevolazioni)

1. Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano abitazioni principali:
(a) le pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l’agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuato secondo i criteri generali;
(b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1° grado e da questi utilizzate come abitazione principale;
(c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 13
(Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)

1. E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.

2. I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di un mese, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell’ art. 1117, n° 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita od attribuibile un’autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno; in quest’ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4. Con successiva determinazione del funzionario responsabile sarà approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati seguenti dati:
a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante legale del contribuente;
c) codice fiscale del contribuente e dell’eventuale rappresentante legale;
d) domicilio fiscale o sede legale del contribuente e dell’eventuale rappresentante legale;
e) tipologia dell’immobile (terreno agricolo, area edificabile ecc)
f) esatto indirizzo ove l’immobile è ubicato;
g) dati identificativi catastali dell’immobile.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14
(Disposizioni in materia di controlli)

1. E’ eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta dovuta il Comune emette avviso di accertamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si ritiene l’imposizione. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218.

3. Le modalità relative all’attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dal funzionario responsabile.

4. L’attività di controllo può essere effettuata:
a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative.
b) con affidamento dell’incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria.
1. Il funzionario responsabile cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

Art. 15
(Accertamento dell’imposta)

1. L’accertamento e la liquidazione dell’imposta sono effettuate a cura del funzionario responsabile del tributo.

Art. 16
(Omessi, parziali e tardivi versamenti d’imposta)

1. Il funzionario responsabile verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell’ art. 18 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

Art. 17
(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell’imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento sull’accertamento con adesione dei tributi comunali.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 18
(Riscossione dell’imposta)

1. La riscossione dell’imposta è effettuata direttamente dal COMUNE.

2. L’imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata tramite conto corrente postale.

3. Con successive determinazioni del funzionario responsabile, in accordo con l’ente Poste italiane, saranno stabilite le caratteristiche del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all’ufficio tributi ai fini dell’attività di controllo.
Il bollettino di conto corrente postale deve, in ogni caso, riportare l’indicazione dei seguenti elementi:
a) nome e cognome, ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
b) codice fiscale del contribuente;
c) numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
d) anno d’imposta;
e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
t) ammontare dell’imposta lorda distinta per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
g) ammontare delle detrazioni d’imposta;
h) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ecc.)
i) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5;
j) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97; in tal caso deve essere distintamente indicato l’ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati.

Fino all’emanazione delle predette determinazioni il versamento è effettuato utilizzando un normale bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa la riscossione dell’imposta a mezzo di versamento al concessionario della riscossione.

5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell’imposta, stabiliti dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di sei mesi nei casi di:
a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro due mesi dalla scadenza del pagamento;
b) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge lì ottobre 1995 n. 423 e successive modificazioni e integrazioni.
Delle predette circostanze deve essere fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell’ imposta.
L’inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell’agevolazione con conseguente applicazione delle sanzioni per ritardato versamento.

6. Nel caso di più contitolari dell’immobile soggetto all’imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l’intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.

7. Non si fa luogo al versamento se l’imposta complessiva da corrispondere al COMUNE è inferiore a 1,03 Euro; se l’importo è superiore a 1,03 Euro, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.

Art. 19
(Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell’ articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l’importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera Euro 10,33.

Art. 20
(Rimborsi)

1. Non si fa luogo a rimborso se l’importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera €. 10,33
2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un’area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell’imposta pagata entro il termine di due anni dal giorno in cui l’area è divenuta in edificabile.
L’area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.
Il diritto al rimborso spetta per l’imposta pagata nei due anni precedenti a quello in cui l’area è divenuta inedificabile.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21
(Sanzioni)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.

2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 472/97 e dal regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97.

4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all’ art. 18 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall’art. 15, comina 1, del D. Lgs 47 1/97.

5. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all’art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,29 a 516,46.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2000.

 
Titolo risorse
Angolo
  Cenni Generali
La storia
Territorio
Turismo

Artigiani e produttori
Appuntamenti
Centro storico
S. Leonardo
Associazioni
Notizie Centro UNLA

Angolo Angolo

Angolo Angolo
  ...appena inseriti  
[Foto Cantigos in Carrelai]
20/11 [Articoli stampa]
13/11 [Articolo 21 - Novembre]
09/10 [Nuovo utente in "visti da"]
15/07 [5 per 1000]
15/07 [Por 2000/06]
06/07 [Angela Ragusa - "visti da"]
13/05 [M. Rundine: "visti da"]

...bandi, gare e appalti
( sono presenti 1 gare d'appalto) [entra]

Angolo Angolo

Angolo Angolo
  ...iscriviti   
Ricevi ogni settimana direttamente nella tua casella di posta elettronica tutte le novità riguardanti il Comune di Santu Lussurgiu [invia una mail]

Angolo Angolo



Invia le tue foto
Una ricca sezione di fotografie creata dai nostri utenti, uno spazio riservato a chi vuol far conoscere aspetti particolari di Santulussurgiu [entra]

Logo Google Maps[Mappa strade]




Divertiamoci con questo gioco
interattivo creato da Dino Sechi

[www.crocodino.com]





Home - Forum - Links - Contatta - Foto - Archivio - Cerca


Uffici Comunali - Viale Azuni 09075 Santu Lussurgiu - Tel centralino 0783 5519 - fax 0783-5519227
Realizzazione e aggiornamenti a cura di [simoneriggio.com]