STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
INDICE
Art. 1 – Autonomia
statutaria 1. Il Comune
di SANTULUSSURGIU è un Ente locale autonomo, rappresenta
la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto
della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento,
per lo svolgimento della propria attività e il
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la Comunità di Santu Lussurgiu
nei rapporti con lo Stato, con la Regione Sardegna con
la Provincia di Oristano e con gli altri Enti o soggetti
pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati
nel presente Statuto, nei confronti della Comunità
int ernazionale.
Art. 2 - La Comunità
1. La Comunità di Santu
Lussurgiu è l’insieme degli uomini e delle
donne che per nascita, tradizione familiare o libera scelta
ritengano di farne parte, in virtù dei legami di
natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio
e con gli altri membri della Comunità.
2. La Comunità di Santu Lussurgiu è l’Ente
Autonomo locale, il quale opera nel rispetto delle leggi
vigenti.
3. L’autogoverno della Comunità si realizza
con i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto.
Art. 3. - I membri della Comunità
1. La qualità di membro
della Comunità si perde solo per decisione personale
di non farvi più parte.
2. I diritti e gli obblighi verso la Comunità e
le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono
in relazione all’appartenenza o meno alla Comunità
stessa, salvo che la legge preveda espressamente che un
obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione
alla residenza del soggetto o ad altro criterio territoriale.
Art. 4 - L’appartenenza alla Comunità
1. La Comunità di Santu
Lussurgiu fa parte del popolo sardo ed ha come lingue
il logudorese meridionale e l’italiano, fatto salvo
quanto previsto al successivo art.7.
2. L’apertura verso le altre etnie ed il plurilinguismo
sono una caratteristica costante della Comunità.
Art. 5 - Finalità del
Comune
1. Il Comune promuove lo sviluppo
e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità
di Santulussurgiu ispirandosi ai valori e agli obiettivi
della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze
sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti
principi:
a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei
cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune
di Santu Lussurgiu;
b) promozione e valorizzazione delle attività culturali
e sportive e del tempo libero come strumenti che favoriscono
la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse culturali,
ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche
e delle tradizioni locali;
d) promozione di una cultura di pace e cooperazione e
di integrazione razziale;
e) tutela attiva della persona e della famiglia improntata
alla solidarietà sociale in particolare a tutela
delle persone disagiate e svantaggiate, anche attraverso
i servizi sociali ed educativi e/o in collaborazione con
le associazioni di volontariato;
f) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche
tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni
di pari opportunità;
g) promozione della funzione sociale della iniziativa
economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo
e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali;
h) promozione di interventi per favorire il diritto allo
studio e alla formazione culturale e professionale.
Art. 6 – Territorio e
sede comunale
1. La circoscrizione del Comune
è costituita dal centro urbano di Santu Lussurgiu
e della borgata di San Leonardo de Siete Fuentes, storicamente
riconosciuta dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per 99,66 kmq e
confina con i comuni di Scano Montiferro, Borore, Abbasanta,
Paulilatino, Bonarcado, Seneghe e Cuglieri.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato
in viale Azuni.
Art. 7 - La lingua
1. Ogni atto del Comune di Santu
Lussurgiu deve essere redatto in lingua italiana e potrà
essere redatto nella lingua della Comunità, salvo
gli obblighi di legge.
2. Possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze
ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti
o comunque, ad un insieme indeterminato di essi.
Art. 8 – La toponomastica
1. Il Comune conserva e ripristina
la toponomastica originaria secondo la tradizione scritta
e orale.
2. La toponomastica all’interno dell’abitato
è definita in lingua italiana e potrà essere
integrata da iscrizioni nella lingua della Comunità.
Nelle certificazioni la toponomastica è espressa
in lingua italiana.
3. La Giunta Comunale adotterà i provvedimenti
relativi alla toponomastica, sentita la Commissione competente.
4. La modifica della denominazione delle borgate o frazioni
o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio
previa consultazione popolare.
Art. 9 - La programmazione e
forme di cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie
finalità attraverso gli strumenti della programmazione,
della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali,
sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia con
la Regione e la Comunità Montana sono informati
ai principi di cooperazione, complementarietà e
sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.
ART.10 - Albo pretorio
1. La Giunta Comunale individua
nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo
pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamEnti
.
2. La pubblicazione deve essere effettuata in maniera
ordinata e sistematica e deve garantire l’accessibilità,
l’integralità e la facilità di lettura.
3. La pubblicazione viene curata dal Segretario Comunale
che si avvale di un messo comunale.
Art. 11 – Bandiera e Gonfalone
1. Nell’aula consiliare
della casa comunale si espongono il gonfalone, la bandiera
europea, la bandiera della Repubblica e la bandiera della
Sardegna.
2. L’uso e l’esposizione della bandiera sono
disciplinati dalla legge. Ogniqualvolta la legge prevede
l’esposizione di una delle bandiere, esse vanno
esposte tutte contemporaneamente.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,
e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa,
il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone
del Comune.
4. Il Comune espone, inoltre, le bandiere
sia in occasione della festa patronale di Santu Lussurgiu,
sia il 28 aprile, die de sa Sardigna.
5. Il gonfalone viene esibito dal Sindaco
nelle cerimonie civili e religiose. In tali occasioni
il Sindaco indossa la fascia tricolore.
6. L’uso e la riproduzione del gonfalone
per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 12. La tutela degli interessi e dei diritti
All’albo pretorio viene
esposto un avviso permanente che illustra in modo chiaro:
a) la facoltà per i soggetti lesi da un atto amministrativo
di ricorrere contro di esso in via amministrativa e giurisdizionale,
specificando i termini e le forme essenziali di impugnativa;
b) la facoltà per ciascun elettore di far valere
innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed
i ricorsi che spettano al Comune;
c) la facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi
del Comune.
Art. 13 – Pari opportunità
1. Per assicurare condizioni
di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi
dell’art.6, comma 3 del Decreto Lgs. n°267/2000,
è garantita la presenza di entrambi i sessi nelle
commissioni, comitati, consorzi, aziende speciali ed istituzioni
del Comune o cui il Comune partecipi, compatibilmente
con la composizione del Consiglio Comunale.
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Indice - Statuto del Comune di Santu Lussurgiu
- TITOLO 1 - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO
I - Organi e loro attribuzioni -
TITOLO 2 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO
I - Partecipazione e decentramento
CAPO II
- Associazionismo e volontariato
CAPO III
- Modalità di partecipazione
CAPO IV
- Procedimento amministrativo
- TITOLO III
- ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA -
TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
CAPO I -
IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO II
- IL DIRETTORE GENERALE
CAPO III
- UFFICI
CAPO IV
- LA RESPONSABILITA’
CAPO V -
FINANZA E CONTABILITA’
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