Popolazione
Abitanti 2526
Maschi 1235
Femmine 1291 (Agg. 31 Marzo 2008)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Comunità Montana
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
CAPO I - Organi e loro attribuzioni
Art. 14 – Organi
1.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale,
il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze
sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo
politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione
e legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre
le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello
stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti del Consiglio.
Art. 15 – Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi
collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese;
sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione viene predisposta attraverso i responsabili
degli uffici e dei servizi che vi provvedono tempestivamente
per consentire il preliminare esame degli atti; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta
è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità
e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento
del Consiglio.
6. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando
si trova in stato di incompatibilità: in tal caso
è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma
il più giovane di età.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente
e dal Segretario.
6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente
nella sede comunale sita in viale Azuni; esse possono
tenersi in luoghi diversi in caso di necessità
o per particolari esigenze.
Art. 16 – Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale rappresenta
l’intera Comunità lussurgese. Il Consiglio
è dotato di autonomia organizzativa e funzionale
e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo
politico?amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua attuazione.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso
di assenza del Sindaco la presidenza è attribuita
al vice Sindaco, ovvero, in caso di assenza di quest’ultimo,
dal consigliere anziano.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e
lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità
e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle
norme regolamentari.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli
stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi
sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato
politico?amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio conforma l'azione complessiva dell'Ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere
l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché
le modalità di reperimento e di destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all’azione da
svolgere.
7. Nell’adozione degli atti fondamentali
Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione,
perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale,
regionale e statale.
8. Gli atti fondamentali devono contenere
l’individuazione degli obiettivi e delle finalità
da raggiungere, e la destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari all’azione da svolgere.
9. Ispira la propria azione al principio di
Solidarietà.
10. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dalla legge,
qualora lo ritenga opportuno per determinate materie,
si avvale di commissioni temporanee o permanenti , aventi
funzioni consultive e costituite con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni, ne
disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità
dei lavori.
Art. 17 – Competenze
1. Il Consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto del Comune e quello di eventuali istituzioni
o aziende speciali da esso dipendenti ; i regolamenti,
eccetto quello sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
b) la relazione previsionale e programmatica, il bilancio
di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni,
il rendiconto della gestione; il programma triennale e
l’elenco annuale delle opere pubbliche; il piano
socio- assistenziale; gli altri piani o programmi di settore;
c) il piano urbanistico comunale; i piani particolareggiati
ed i piani di recupero;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia;
la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente
locale a società di capitali, l’affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi
con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del Consiglio; l’emissione
dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alla locazione di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione;
l) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione
e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del
Comune presso Enti, aziende ed istituzioni; la nomina
dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende
ed istituzioni espressamente riservata dalla legge al
Consiglio.
2. Le deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio
non possono essere adottate da altri organi del Comune,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che
possono essere adottate dalla Giunta nei casi di urgenza
e devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 18 – Sessioni e convocazione
1. L'attività del Consiglio
Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie
le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti l'approvazione del Bilancio di
previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione
può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno
degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco
di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro
20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno
gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi
scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi
a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio
del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione
del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere
anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore
dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti
da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata
già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e
può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno
in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a
quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare
deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali
almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima
nel caso di eccezionale urgenza.
9. Il deposito degli atti, predisposti dai Responsabili
dei Servizi, secondo quanto previsto al precedente articolo
15, 2° comma, è curato dal Segretario Comunale
secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul
funzionamento del Consiglio.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi
previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina
il funzionamento.
11. La prima convocazione del Consiglio subito dopo le
elezioni per il suo rinnovo, viene effettuata dal Sindaco
entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la
riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione,
decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio;
il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla
data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte
dal vice Sindaco.
Art. 19 - Linee programmatiche
di mandato
1. Entro il termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare durante il mandato politico?amministrativo.
2. E’ facoltà del Sindaco proporre, nel corso
della durata del mandato, con adeguamenti strutturali
e/o modifiche, integrazioni alle linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
Art. 20 – Commissioni
1. Sono istituite - oltre che
nei casi previsti dalla legge e semprechè siano
dichiarate dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive
competenze, indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell’Ente ai sensi dell’art.96
del decreto Lgs. n°267/2000, qualora se ne ravvisi
la necessità per specifiche materie -Commissioni
permanenti o temporanee con funzioni consultive, assicurando
la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante del gruppo consiliare di minoranza e la
presenza di entrambi i sessi, compatibilmente con la composizione
del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio ne disciplina l’istituzione, le
materie di competenza e la composizione nel rispetto del
criterio proporzionale e della pluralità politica
e culturale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri
lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari
e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche
e culturali per l’esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli
Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Con apposito regolamento verranno disciplinati la composizione
e il funzionamento.
Art. 21 - I compiti delle Commissioni
1. Compito principale delle
Commissioni permanenti è quello di dare pareri,
non vincolanti, su questioni di competenza della Giunta
e del Consiglio.
2. Compito delle Commissioni temporanee è l’esame
di materie relative a questioni di carattere particolare
o generale, individuate dal funzionamento.
Art. 22 – Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni
e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla
legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla
quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto
il maggior numero di preferenze. A parità di voti
sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale
riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento
dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.
7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio
del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché
a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine,
il Consiglio esamina e infine delibera sulla decadenza,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 23 - Diritti e doveri dei
consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto
di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e
proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali
sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni
o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
utili all’espletamento del proprio mandato. Essi,
nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno
diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere
ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a
ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte all’organo,
anche attraverso l’attività dei capigruppo,
di cui al successivo art.25 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio
nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati
gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra
comunicazione ufficiale.
Art. 24 - Dimissioni dei consiglieri
1. Le dimissioni dalla carica
di consigliere sono indirizzate, in forma scritta, al
Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo,
nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla
presentazione delle stesse dimissioni deve provvedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione
risultante dal protocollo dell’Ente.
3. Il consigliere decade dalla carica quando accerti l’esistenza
nei suoi confronti di cause di ineleggibilità e
incompatibilità. Le modalità per la contestazione
delle relative condizioni e la procedura per la dichiarazione
della decadenza sono disciplinate dall’art.7 della
Legge 23.04,1981, n°154.
4. Il consigliere decade inoltre quando ricorra il caso
previsto all’art.13 con applicazione della procedura
ivi prevista.
Art. 25 - Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi
in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del
Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco
e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del
nome del capogruppo.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non
corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati
eletti purché tali gruppi risultino composti da
almeno due membri.
4. I capigruppo consiliari, qualora costituiti, sono domiciliati
presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del
Comune.
Art. 26 - Presidenza del Consiglio
Con deliberazione del Consiglio
Comunale può essere istituita la figura del Presidente
del Consiglio.
Le modalità di nomina, le competenze e le funzioni
verranno disciplinate nel Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale.
Art. 27 - Sindaco
1. Il Sindaco è eletto
direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i
casi di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune, anche in giudizio ed è
l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento
dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario
Comunale e al direttore, se nominato, nonché ai
responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi-gestionali
e sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull'attività degli assessori e delle
strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende
e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio, nell'ambito dei
criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie
interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale
organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 28 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza
generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni
o parte di esse ai singoli assessori e, limitatamente
alle funzioni di Ufficiale di governo, ai consiglieri.
2. in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa
del Comune nonché l'attività della Giunta
e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.
8 del Dlgs 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi
di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.
50, commi 5?6, del Dlgs 267/2000;
f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito
albo;
g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale,
le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non
sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina
del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 29 – Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio
delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli
atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione
di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali,
le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all'Ente.
2. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare
che servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza
con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 30 – Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio
delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti da iscrivere all’ordine
del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone
la convocazione e lo presiede.
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare
da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone
la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni, interpellanze e le mozioni
da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 31 – ViceSindaco
1. Il viceSindaco nominato tale
dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale
per l l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori
o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli
organi previsti dalla legge.
3.Non può essere nominato viceSindaco un assessore
tecnico.
Art. 32 – Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale
contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non
ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione
non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi
delle leggi vigenti.
Art. 33 – Cessazione della
carica
1. Il Sindaco cessa dalla carica
a seguito di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione,
decadenza e decesso.
2. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza
e decesso, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica
fino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo
Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco
sono svolte dal Vice Sindaco, a norma dell’art.20.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in
ogni caso la decadenza del Sindaco.
Art. 34 – Giunta Comunale
1. La Giunta è organo
di impulso e di gestione amministrativa, collabora col
Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività
ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel
quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare
la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare
e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla
sua attività.
Art. 35 – Composizione
1. La Giunta Comunale è
composta dal Sindaco e da 4 Assessori, ivi compresi il
vice Sindaco ed eventuali assessori esterni.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri;
possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni
al Consiglio purché dotato dei requisiti di eleggibilità
e in possesso di particolare competenza ed esperienza
tecnica, amministrativa o professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute
del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno
diritto di voto.
Art. 36 – Nomina
1. Il viceSindaco e gli altri
componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati
al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire
entro 15 giorni gli assessori revocati o dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e
lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro
che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela
entro il terzo grado, di affinità di primo grado,
di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta
rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli
eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 37 – Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata
e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività
degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle
riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 componenti
e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti
.
Art. 38 – Competenze
1. La Giunta collabora
con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie
tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi
1?2, del Dlgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino
nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario
Comunale, al direttore o ai Responsabili dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio (mediante
la trasformazione delle scelte programmatiche fatte da
tale Organo in concreti programmi di azione amministrativa)
e svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti dello stesso; provvede all’adozione degli
atti di gestione a contenuto generale o di alta discrezionalità
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che
non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo Statuto, dei Responsabili dei servizi, del Direttore
Generale, del Segretario Comunale o del Sindaco.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza
con provvedimenti deliberativi nei quali di indicano lo
scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri
cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio
delle proprie competenze gestionali ed esecutive.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio;
b) Propone al Consiglio i regolamenti;
c) approva lo schema del programma triennale e la proposta
dell’elenco annuale delle opere pubbliche;
d) approva, sulla base delle programmazioni del Consiglio,
i progetti preliminari di opere pubbliche dettando con
gli stessi criteri all’ufficio competente per l’approvazione
dei progetti esecutivi;
e) approva i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti
di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilità ai Responsabili dei
Servizi comunali;
f) approva il piano annuale delle assunzioni di personale
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
del personale approvata dal Consiglio;
g) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del
Consiglio;
h) assume attività di iniziativa, di impulso e
di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
i) delibera le tariffe e propone al Consiglio
l’istituzione e i criteri per la determinazione
di quelle nuove;
j) nomina le commissioni comunali non diversamente assegnate
dalla legge;
k) nomina le commissioni per i concorsi pubblici, selezioni
pubbliche e interne, su proposta del responsabile del
servizio interessato;
l) adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque
genere a Enti e persone rientranti nelle ordinarie funzioni
di gestione ;
m) delibera la concessione di contributi e di altri interventi
finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale
e destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni
e al sostegno di attività culturali, sociali, economiche,
tradizionali per le quali sia necessaria la valutazione
di interessi generali della Comunità che non rientrano
nelle ordinarie funzioni di gestione;
n) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il
Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario
Comunale;
o) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui
è rimesso l'accertamento della regolarità
del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione
e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge
e dallo Statuto ad altro organo;
n) trascorsi senza rilievi quindici giorni dalla data
dell’invio dell’ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo al Revisore dei Conti autorizza
il presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione del contratto;
o) decide in ordine alle controversie sulle competenze
funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro
per misurare la produttività dell'apparato, sentito
il Direttore Generale se nominato;
q) determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori
e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
r) approva il Peg su proposta del Direttore Generale o
dei Responsabili dei Servizi, in tal caso con il coordinamento
del Segretario Comunale;
s) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi
in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti
degli organi di governo.
t) attribuisce gli incarichi in materia di redazione degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché
quelli consentiti dalla normativa vigente;
u) attribuisce gli incarichi professionali di natura fiduciaria
per consulenze o servizi per specifiche materie;
v) approva i criteri per la disciplina degli incarichi
professionali di progettazione di opere pubbliche.
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