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Popolazione

Abitanti 2479
Maschi 1224
Femmine 1255
(Agg. 10 Settembre 2010)

Superficie Ha
10000
Altezza sul mare
503 metri
Unione dei Comuni
Montiferru-Sinis
XIV Montiferru
A.S.L.
Numero 5 Oristano
Strumento Urbanistico
PUC del 1990
Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru
Numero Istat
095 049




 
STATUTO
Approvato con deliberazione del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione C.C. n°22 del 3.05.2002


CAPO I - Organi e loro attribuzioni

Art. 14 – Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione e legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.


Art. 15 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione viene predisposta attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi che vi provvedono tempestivamente per consentire il preliminare esame degli atti; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
6. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale sita in viale Azuni; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 16 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera Comunità lussurgese. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico?amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza del Sindaco la presidenza è attribuita al vice Sindaco, ovvero, in caso di assenza di quest’ultimo, dal consigliere anziano.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico?amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
7. Nell’adozione degli atti fondamentali
Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
8. Gli atti fondamentali devono contenere
l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
9. Ispira la propria azione al principio di
Solidarietà.
10. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno per determinate materie, si avvale di commissioni temporanee o permanenti , aventi funzioni consultive e costituite con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.


Art. 17 – Competenze

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto del Comune e quello di eventuali istituzioni o aziende speciali da esso dipendenti ; i regolamenti, eccetto quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto della gestione; il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche; il piano socio- assistenziale; gli altri piani o programmi di settore;
c) il piano urbanistico comunale; i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio; l’emissione dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;
l) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni; la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni espressamente riservata dalla legge al Consiglio.
2. Le deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta nei casi di urgenza e devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.


Art. 18 – Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Il deposito degli atti, predisposti dai Responsabili dei Servizi, secondo quanto previsto al precedente articolo 15, 2° comma, è curato dal Segretario Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. La prima convocazione del Consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

Art. 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico?amministrativo.
2. E’ facoltà del Sindaco proporre, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, integrazioni alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.


Art. 20 – Commissioni

1. Sono istituite - oltre che nei casi previsti dalla legge e semprechè siano dichiarate dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente ai sensi dell’art.96 del decreto Lgs. n°267/2000, qualora se ne ravvisi la necessità per specifiche materie -Commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante del gruppo consiliare di minoranza e la presenza di entrambi i sessi, compatibilmente con la composizione del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio ne disciplina l’istituzione, le materie di competenza e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale e della pluralità politica e culturale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali per l’esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Con apposito regolamento verranno disciplinati la composizione e il funzionamento.


Art. 21 - I compiti delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è quello di dare pareri, non vincolanti, su questioni di competenza della Giunta e del Consiglio.
2. Compito delle Commissioni temporanee è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal funzionamento.


Art. 22 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera sulla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 23 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività dei capigruppo, di cui al successivo art.25 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 24 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate, in forma scritta, al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo, nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle stesse dimissioni deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo dell’Ente.
3. Il consigliere decade dalla carica quando accerti l’esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura per la dichiarazione della decadenza sono disciplinate dall’art.7 della Legge 23.04,1981, n°154.
4. Il consigliere decade inoltre quando ricorra il caso previsto all’art.13 con applicazione della procedura ivi prevista.

Art. 25 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
4. I capigruppo consiliari, qualora costituiti, sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 26 - Presidenza del Consiglio

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituita la figura del Presidente del Consiglio.
Le modalità di nomina, le competenze e le funzioni verranno disciplinate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.


Art. 27 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e al direttore, se nominato, nonché ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi-gestionali e sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.


Art. 28 - Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e, limitatamente alle funzioni di Ufficiale di governo, ai consiglieri.
2. in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Dlgs 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5?6, del Dlgs 267/2000;
f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.


Art. 29 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente.
2. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.


Art. 30 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni, interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 31 – ViceSindaco

1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.
3.Non può essere nominato viceSindaco un assessore tecnico.


Art. 32 – Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33 – Cessazione della carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso.
2. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, a norma dell’art.20.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

Art. 34 – Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.


Art. 35 – Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da 4 Assessori, ivi compresi il vice Sindaco ed eventuali assessori esterni.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché dotato dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.


Art. 36 – Nomina

1. Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori revocati o dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.


Art. 37 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti .


Art. 38 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1?2, del Dlgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai Responsabili dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio (mediante la trasformazione delle scelte programmatiche fatte da tale Organo in concreti programmi di azione amministrativa) e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; provvede all’adozione degli atti di gestione a contenuto generale o di alta discrezionalità che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, dei Responsabili dei servizi, del Direttore Generale, del Segretario Comunale o del Sindaco.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi nei quali di indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
b) Propone al Consiglio i regolamenti;
c) approva lo schema del programma triennale e la proposta dell’elenco annuale delle opere pubbliche;
d) approva, sulla base delle programmazioni del Consiglio, i progetti preliminari di opere pubbliche dettando con gli stessi criteri all’ufficio competente per l’approvazione dei progetti esecutivi;
e) approva i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;
f) approva il piano annuale delle assunzioni di personale sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata dal Consiglio;
g) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
h) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
i) delibera le tariffe e propone al Consiglio
l’istituzione e i criteri per la determinazione di quelle nuove;
j) nomina le commissioni comunali non diversamente assegnate dalla legge;
k) nomina le commissioni per i concorsi pubblici, selezioni pubbliche e interne, su proposta del responsabile del servizio interessato;
l) adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone rientranti nelle ordinarie funzioni di gestione ;
m) delibera la concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni e al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali per le quali sia necessaria la valutazione di interessi generali della Comunità che non rientrano nelle ordinarie funzioni di gestione;
n) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
o) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
n) trascorsi senza rilievi quindici giorni dalla data dell’invio dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo al Revisore dei Conti autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale se nominato;
q) determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
r) approva il Peg su proposta del Direttore Generale o dei Responsabili dei Servizi, in tal caso con il coordinamento del Segretario Comunale;
s) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.
t) attribuisce gli incarichi in materia di redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché quelli consentiti dalla normativa vigente;
u) attribuisce gli incarichi professionali di natura fiduciaria per consulenze o servizi per specifiche materie;
v) approva i criteri per la disciplina degli incarichi professionali di progettazione di opere pubbliche.




- Indice - Statuto del Comune di Santu Lussurgiu

- TITOLO 1 - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - Organi e loro attribuzioni

- TITOLO 2 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - Partecipazione e decentramento
CAPO II - Associazionismo e volontariato
CAPO III - Modalità di partecipazione
CAPO IV - Procedimento amministrativo

- TITOLO III - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

- TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO II - IL DIRETTORE GENERALE
CAPO III - UFFICI
CAPO IV - LA RESPONSABILITA’
CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’








 
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