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Popolazione

Abitanti 2490
Maschi 1219
Femmine 1278
(Agg. 31 Dicembre 2009)

Superficie Ha
10000
Altezza sul mare
503 metri
Unione dei Comuni
Montiferru-Sinis
XIV Montiferru
A.S.L.
Numero 5 Oristano
Strumento Urbanistico
PUC del 1990
Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru
Numero Istat
095 049




 
STATUTO
Approvato con deliberazione del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione C.C. n°22 del 3.05.2002


CAPO III - Modalità di partecipazione

Art. 44 – Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.


Art. 45 – Petizioni e proposte

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La petizione o proposta è inoltrata al Sindaco il quale provvede tempestivamente ad informarne l'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della Petizione o proposta, per opportuna conoscenza degli interessati, è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente.

Art. 46 - Referendum

1. Un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
q) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
r) Espropriazioni per pubblica utilità;
s) Designazioni e nomine:
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 47 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione e rilascio degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti all’accesso soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma ha luogo mediante richiesta scritta e motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego all’accesso, da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 48 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, fatta eccezione per quelli per i quali debba essere garantita la tutela del diritto alla riservatezza delle persone, sono pubblici e la pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune secondo le modalità indicate al precedente art.10.
2. Gli avvisi e le comunicazioni a carattere generale vengono affissi nei principali luoghi pubblici, in appositi spazi a ciò destinati e individuati dall’Amministrazione.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Il Comune favorisce, altresì, la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità, sia fisse sia da stabilire in relazione alla rilevanza della materia.
5. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono trasmesse alla biblioteca comunale e sono messe a disposizione dei cittadini interessati per la consultazione e l’estrazione di copie, su richiesta scritta all’ufficio comunale competente, previa autorizzazione da parte del Segretario Comunale.
6. Il Consiglio può prevedere la pubblicazione di un periodico comunale e decidere di avvalersi della radio, della televisione e della stampa periodica per divulgare la propria attività e promuovere forme di partecipazione popolare alla vita dell’ente.


Art. 49 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze scritte e motivate in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dal ricevimento e comunque secondo le disposizioni previste nel Regolamento.




- Indice - Statuto del Comune di Santu Lussurgiu

- TITOLO 1 - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - Organi e loro attribuzioni

- TITOLO 2 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - Partecipazione e decentramento
CAPO II - Associazionismo e volontariato
CAPO III - Modalità di partecipazione
CAPO IV - Procedimento amministrativo

- TITOLO III - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

- TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO II - IL DIRETTORE GENERALE
CAPO III - UFFICI
CAPO IV - LA RESPONSABILITA’
CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’








 
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