Popolazione
Abitanti 2526
Maschi 1235
Femmine 1291 (Agg. 31 Marzo 2008)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Comunità Montana
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
CAPO III - Modalità di partecipazione
Art. 44 – Consultazioni
1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni
della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte
in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
regolamento.
Art. 45 – Petizioni e proposte
1. Chiunque, anche se non residente
nel territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne
l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre
esigenze di natura collettiva.
2. La petizione o proposta è inoltrata al Sindaco
il quale provvede tempestivamente ad informarne l'organo
competente che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni
dal ricevimento.
3. Il contenuto della decisione dell'organo competente,
unitamente al testo della Petizione o proposta, per opportuna
conoscenza degli interessati, è pubblicato all’Albo
pretorio dell’Ente.
Art. 46 - Referendum
1. Un numero di cittadini iscritti
nelle liste elettorali non inferiore al 15% degli iscritti
nelle liste elettorali può chiedere che vengano
indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di
tributi locali e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un
referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse
dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
q) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
r) Espropriazioni per pubblica utilità;
s) Designazioni e nomine:
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere
di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine
all'oggetto di atti amministrativi già approvati
dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli
relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale
vengono stabilite le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione
del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato
della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla
proclamazione dei risultati, e provvedere con atto formale
in merito all'oggetto della stessa.
8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente
se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli
aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate
dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum,
sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il Consiglio e la Giunta non possono
assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 47 - Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero
accesso alla consultazione e rilascio degli atti dell'Amministrazione
Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti all’accesso soltanto
gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma ha
luogo mediante richiesta scritta e motivata dell'interessato,
nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego all’accesso, da parte dell'impiegato
o funzionario che ha in deposito l'atto, devono essere
esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono
la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità
per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 48 – Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione,
fatta eccezione per quelli per i quali debba essere garantita
la tutela del diritto alla riservatezza delle persone,
sono pubblici e la pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione all’Albo pretorio del Comune secondo
le modalità indicate al precedente art.10.
2. Gli avvisi e le comunicazioni a carattere generale
vengono affissi nei principali luoghi pubblici, in appositi
spazi a ciò destinati e individuati dall’Amministrazione.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere
notificati all'interessato.
4. Il Comune favorisce, altresì, la conoscenza
della propria attività mediante forme aggiuntive
di pubblicità, sia fisse sia da stabilire in relazione
alla rilevanza della materia.
5. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono
trasmesse alla biblioteca comunale e sono messe a disposizione
dei cittadini interessati per la consultazione e l’estrazione
di copie, su richiesta scritta all’ufficio comunale
competente, previa autorizzazione da parte del Segretario
Comunale.
6. Il Consiglio può prevedere la pubblicazione
di un periodico comunale e decidere di avvalersi della
radio, della televisione e della stampa periodica per
divulgare la propria attività e promuovere forme
di partecipazione popolare alla vita dell’ente.
Art. 49 - Istanze
1. Chiunque, singolo o
associato, può rivolgere al Sindaco istanze scritte
e motivate in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività
amministrativa.
La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita
entro trenta giorni dal ricevimento e comunque secondo
le disposizioni previste nel Regolamento.
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