Popolazione
Abitanti 2490
Maschi 1219
Femmine 1278 (Agg. 31 Dicembre 2009)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Unione dei Comuni Montiferru-Sinis
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
CAPO IV - Procedimento amministrativo
Art. 50 – Diritto
di intervento nei procedimenti
1.
Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il
nome del funzionario responsabile del procedimento, di
colui che è preposto all’adozione del provvedimento
finale ed il termine entro cui lo stesso deve essere adottato.
Art. 51 – Procedimenti a istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti
a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza
medesima può chiedere di essere sentito al funzionario
responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in
merito.
2. Il funzionario deve sentire l'interessato entro 30
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal regolamento.
3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un
atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna
risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere
negativamente su diritti o interessi legittimi di altri
soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione
della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze,
memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Art. 52 - Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti
a impulso d'ufficio il funzionario responsabile del procedimento
deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori
di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati
dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine
non minore di quindici giorni, salvo i casi dì
particolare urgenza individuati dal regolamento, entro
il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie,
proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello
stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente
dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in
merito.
3. Qualora per l’elevato numero degli interessati,
sia particolarmente gravosa la comunicazione personale
di cui al primo comma, è consentito sostituirla
con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.
Art. 53 - Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due
articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente
osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto
privato interessato e il funzionario responsabile del
procedimento.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo
sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo
medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse
e l'imparzialità dell'Amministrazione.
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