Popolazione
Abitanti 2520
Maschi 1235
Femmine 1285 (Agg. 31 Agosto 2008)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Comunità Montana
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
CAPO
IV - LA RESPONSABILITA’
Art. 80 – Responsabilità
verso il Comune
1. Gli
amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire
al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi
di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile
del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o
in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori,
di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi
del primo comma, devono fame denuncia al procuratore della
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti
per l'accertamento della responsabilità e la determinazione
dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario
Comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è
fatta a cura del Sindaco.
Art. 81 - Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario,
il Direttore, i Responsabili degli uffici e dei servizi
e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle
funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto
sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare
del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario
o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi
a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore,
del segretario, del direttore o del dipendente che abbia
violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione
di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni
al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano
obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti
od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili,
in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all'atto od operazione. La responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare
nel verbale il proprio dissenso.
Art. 82 - Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro
contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia
incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio
del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione
ed è soggetto alle responsabilità stabilite
nelle norme di legge e di regolamento.
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