Popolazione
Abitanti 2526
Maschi 1235
Femmine 1291 (Agg. 31 Marzo 2008)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Comunità Montana
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
CAPO
V - FINANZA E CONTABILITA’
Art. 83 - Ordinamento
1. L’ordinamento
della finanza del Comune è riservato alla legge
e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti
in materia, è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse
e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 84 – Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del
Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali
e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse
e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali,
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di
natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni
altra altre entrata stabilità per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire
i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari
per lo sviluppo della Comunità e integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione
consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria
viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati
dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento
dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo
competente a rispondere all'istituto dell'interpello è
individuato nel responsabile del servizio tributi.
5. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di
progressività stabiliti dalla Costituzione e applica
le tariffe in modo da privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.
Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali
1. Il Responsabile del servizio
dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali
e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed
è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile
del Servizio finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario,
delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione
dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio
e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo
secondo del presente Statuto devono, di regola, essere
dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi
in uso con canoni la cui tariffa è determinata
dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti,
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti
da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività
onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione
di opere pubbliche.
Art. 86 - Bilancio comunale
1. L’ordinamento contabile
del Comune è riservato alla legge dello Stato e,
nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al
bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza,
deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito
dal regolamento, osservando i principi stabiliti dalla
legge in materia.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono
essere redatti in modo da consentirne chiaramente la lettura
per programmi, servizi e interventi .
Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in
materia è, altresì, titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse
e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 87 – Rendiconto della
gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati
mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio
il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione
illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi è ai costi sostenuti,
nonché la relazione del Revisori dei conti.
Art. 88 - Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento
dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti
agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,
alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute
e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta
dalla determinazione del responsabile del procedimento
di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e
le clausole ritenute essenziali nonché le modalità
di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 89 – Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale nomina
il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla
legge.
2. Il Revisore esercita le funzioni stabilite dalla legge.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art.239
del Decreto Lgs. n°267/2000 e nel rispetto delle relative
disposizioni:
a) esprime parere obbligatorio sulla proposta di bilancio
di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni
di bilancio;
b) svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione;
a) presenta apposita relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema
di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento
di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata
dall'organo esecutivo;
b) riferisce immediatamente al Consiglio su gravi irregolarità
di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
c) svolge verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del
Decreto Lgs 267/2000;
d) svolge ogni altra funzione prevista nel Regolamento
comunale di contabilità.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile
per una sola volta ed è revocabile per inadempienza
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull'espletamento del mandato.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo
elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri
preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari
della gestione dell’Ente; collabora, altresì,
con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue
attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del
mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 90 – Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio
di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, a un soggetto scelto tra quelli in
possesso dei necessari requisiti e sulla base delle disposizioni
vigenti.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati
dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché
da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
Art. 91
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici
e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni
di controllo economico?finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e
agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte
in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni
e rilievi, viene rimesso all'assessore competente, o in
assenza di questi al Sindaco, che ne riferisce alla Giunta
per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi
sentito il Revisore dei conti.
Art. 92 – Entrata in vigore
1. Il presente Statuto
entra in vigore a seguito della pubblicazione all’Albo
pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna e inviato al Ministero dell’Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. I Regolamenti comunali vigenti devono essere adeguate
alle norme statutarie entro un anno dall’entrata
in vigore del presente Statuto.
4. Nelle more del suddetto adeguamento continuano ad applicarsi
le disposizioni regolamentari in quanto compatibili con
le norme statutarie.
5. E’ abrogato lo Statuto comunale adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n°7 del 29.01.1998.
6. L’entrata in vigore di nuove leggi in materia
di ordinamento dei comuni che enunciano principi che costituiscono
limite inderogabili per l’autonomia normativa del
Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
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