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Stemma Santu Lussurgiu giovedì 28 agosto 2008
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Popolazione

Abitanti 2526
Maschi 1235
Femmine 1291
(Agg. 31 Marzo 2008)

Superficie Ha
10000
Altezza sul mare
503 metri
Comunità Montana
XIV Montiferru
A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico
Strumento Urbanistico
PUC del 1990
Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru
Numero Istat
095 049




 
STATUTO
Approvato con deliberazione del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione C.C. n°22 del 3.05.2002


CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 83 - Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.


Art. 84 – Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del servizio tributi.
5. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.


Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del servizio dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del Servizio finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.


Art. 86 - Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi stabiliti dalla legge in materia.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne chiaramente la lettura per programmi, servizi e interventi .
Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 87 – Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi è ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisori dei conti.


Art. 88 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.


Art. 89 – Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore esercita le funzioni stabilite dalla legge. In particolare, secondo quanto previsto dall’art.239 del Decreto Lgs. n°267/2000 e nel rispetto delle relative disposizioni:
a) esprime parere obbligatorio sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
b) svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
a) presenta apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
b) riferisce immediatamente al Consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
c) svolge verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del Decreto Lgs 267/2000;
d) svolge ogni altra funzione prevista nel Regolamento comunale di contabilità.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari della gestione dell’Ente; collabora, altresì, con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.


Art. 90 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, a un soggetto scelto tra quelli in possesso dei necessari requisiti e sulla base delle disposizioni vigenti.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.


Art. 91
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico?finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente, o in assenza di questi al Sindaco, che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.


Art. 92 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. I Regolamenti comunali vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto.
4. Nelle more del suddetto adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari in quanto compatibili con le norme statutarie.
5. E’ abrogato lo Statuto comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°7 del 29.01.1998.
6. L’entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni che enunciano principi che costituiscono limite inderogabili per l’autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.






- Indice - Statuto del Comune di Santu Lussurgiu

- TITOLO 1 - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - Organi e loro attribuzioni

- TITOLO 2 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - Partecipazione e decentramento
CAPO II - Associazionismo e volontariato
CAPO III - Modalità di partecipazione
CAPO IV - Procedimento amministrativo

- TITOLO III - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

- TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO II - IL DIRETTORE GENERALE
CAPO III - UFFICI
CAPO IV - LA RESPONSABILITA’
CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’








 
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15/07 [Por 2000/06]
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13/05 [M. Rundine: "visti da"]

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( sono presenti 1 gare d'appalto) [entra]

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