Popolazione
Abitanti 2526
Maschi 1235
Femmine 1291 (Agg. 31 Marzo 2008)
Superficie Ha
10000 Altezza sul mare
503 metri Comunità Montana
XIV Montiferru A.S.L.
Numero 5 Oristano
Distretto scolastico Strumento Urbanistico
PUC del 1990 Piano Terr. Paesistico
Numero 8 Sinis Montiferru Numero Istat
095 049
STATUTO
Approvato con deliberazione
del C.C. n°7 in data 29.01.1998
Riapprovato (per l’adeguamento) con deliberazione
C.C. n°22 del 3.05.2002
TITOLO III - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 54 - Obiettivi
dell'attività amministrativa
1.
Il Comune informa la propria attività amministrativa
ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza,
di efficienza, di efficacia, di economicità e di
semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i Responsabili dei
Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente
Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei
cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal
presente Statuto, nonché forme di cooperazione
con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 55 – Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire
e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte
a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile della Comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono
stabiliti dalla legge.
Art. 56 – Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi
nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria,
qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per
azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione
di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al
Comune medesimo .
3. Il Comune può altresì dare impulso e
partecipare, anche direttamente, ad attività economiche
connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi
e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente
Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti
del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali,
delle istituzioni e delle società di capitali a
maggioranza pubblica.
Art. 57 - Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale
e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività
a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza
e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti .
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono
essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei servizi.
Art. 58 – Struttura delle
aziende speciali
1. Lo Statuto delle aziende
speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento,
le attività e i controlli.
2. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio
di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali
sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale
dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso,
salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei
quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione
e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la funzione dei beni
o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo
delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro
operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi
e alle finalità dell'Amministrazione approvate
dal Consiglio Comunale.
Art. 59 – Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi
strumentali del Comune privi di personalità giuridica
ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni, il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco
che può revocarli per gravi violazioni di legge,
per documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le
finalità dell'Amministrazione delle istituzioni,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva
i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione
dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità
e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo
le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di
partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione
o al controllo dell'istituzione.
Art. 60 – Società per azioni o a responsabilità
limitata
1. Il Consiglio Comunale può
approvare la partecipazione dell'Ente a società
per azioni o a responsabilità limitata per la gestione
di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla
loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di
quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale
e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti
di specifica competenza tecnica e professionale e nel
concorrere agli atti gestionali considera gli interessi
dei consumatori e degli utenti .
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati
nei consigli di Amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata per lo svolgimento
di funzioni che implichino poteri di rappresentanza o
di coordinamento nelle società soggette a vigilanza
da parte del Comune .
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea
dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente
l'andamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l'interesse della collettività
sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività
esercitata dalla società medesima.
Art. 61 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su
proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici
o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 62 - Unione fra Comuni
1. Il Consiglio, ove sussistono
le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità
previste dalla legge una unione con altri Comuni, con
l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche
ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle
Comunità Montane in unioni di Comuni, in previsione
della fusione dei Comuni costituenti tali Enti .
Art. 63 - Consorzi
1. Il Comune può partecipare
alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi, secondo
le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del
precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del
consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali
che dovranno essere pubblicati con le modalità
di cui all'art. 47, 2° comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dall'assemblea
del consorzio con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto
del consorzio.
Art. 64 – Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri
soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria
o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime
del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia,
dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito
in una apposita conferenza la quale provvede all’approvazione
formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma
4, del D. lgs. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente
della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
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